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Pacchi di basso valore: fine della franchigia di 150 € e dazio di 3 €

Aggiornato il 23 set 2026

Fino al 30 giugno 2026 le spedizioni con un valore intrinseco fino a 150 € entravano nell'Unione europea in franchigia doganale. Quella franchigia non c'è più: dal 1º luglio 2026 si applica un dazio forfettario di 3 € a ogni articolo dei pacchi acquistati online fuori dall'UE. Ecco come si calcola, chi lo paga e che cosa cambierà ancora entro il 2028.

Che cosa è cambiato il 1º luglio 2026

Il regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio ha soppresso la franchigia doganale per le spedizioni di basso valore vendute a distanza. Al suo posto si applica un dazio fisso di 3 € per articolo, qualunque sia il prodotto: abbigliamento, giocattoli, elettronica o accessori.

Il dazio è temporaneo: si applica fino al 1º luglio 2028. Subentreranno poi i dazi ordinari della tariffa, che dipendono dal tipo di prodotto.

Come si calcola il dazio di 3 €

  • Riguarda le spedizioni con un valore intrinseco fino a 150 €; oltre si applicano i dazi ordinari, come in passato
  • È dovuto per articolo, cioè per riga della dichiarazione che raggruppa merci con la stessa classificazione tariffaria
  • Cinque magliette identiche sono un solo articolo: 3 € di dazio
  • Una maglietta e un orologio sono due articoli: 6 € di dazio
  • Si applica qualunque sia il regime IVA (IOSS, regime speciale o IVA all'importazione) e il tipo di dichiarazione (H1, H6 o H7)

Chi paga il dazio?

Il dazio è dovuto dal dichiarante: il venditore o la piattaforma online, oppure il loro rappresentante doganale. Il consumatore lo paga direttamente solo in via eccezionale; in pratica il costo finisce spesso nel prezzo di vendita o nelle spese di spedizione.

Le piattaforme e i venditori stabiliti fuori dall'Unione sono responsabili delle formalità e del pagamento dei dazi per le merci che vi vendono. Le violazioni possono comportare sanzioni e la perdita di alcune agevolazioni doganali.

Che cosa non cambia

  • L'IVA resta dovuta dal primo euro, all'aliquota del paese di destinazione, come dal 2021; con l'IOSS è riscossa al momento della vendita
  • I prodotti soggetti ad accisa (alcol, tabacco) restano esclusi dalla dichiarazione semplificata H7
  • Una spedizione comprende le merci destinate a uno stesso destinatario: gli ordini di clienti diversi vanno in dichiarazioni distinte
  • Oltre 150 € resta necessaria una dichiarazione di importazione completa

Che cosa succede dopo

  • Entro il 1º novembre 2026: un diritto europeo di trattamento sui piccoli pacchi, il cui importo sarà fissato dalla Commissione con un atto delegato
  • 1º novembre 2026: gli identificativi di prodotto diventano obbligatori per ogni articolo venduto a distanza (facoltativi dal 1º luglio 2026)
  • 1º luglio 2028: fine del dazio forfettario di 3 € e applicazione dei dazi ordinari della tariffa

Domande frequenti

Il dazio di 3 € si applica per pacco?

No, per articolo: ogni riga della dichiarazione che raggruppa merci con la stessa classificazione tariffaria. Un pacco con una maglietta e un orologio paga 6 € di dazio.

Chi paga il dazio di 3 €?

Il dichiarante: il venditore, la piattaforma o il loro rappresentante doganale. Il consumatore lo paga direttamente solo in via eccezionale.

L'IVA cambia?

No. L'IVA resta dovuta dal primo euro all'aliquota del paese di destinazione; con l'IOSS è riscossa alla vendita. Senza IOSS è calcolata all'importazione sul valore maggiorato del dazio.

Fino a quando si applica il dazio di 3 €?

Fino al 1º luglio 2028. Poi si applicheranno i dazi ordinari della tariffa, che dipendono dal prodotto.

Come evitare di pagare più volte 3 €?

Dichiarate su un'unica riga le merci con lo stesso codice SA, come raccomanda la Commissione. Il nostro controllo H7 segnala le righe che potrebbero essere raggruppate.

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